Avvertenza:

    Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo
19 agosto  2005,  n.  194,  corredato  delle  relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  25 giugno  2002,  relativa  alla  determinazione  e
gestione del rumore ambientale;
  Vista  la  legge  Comunitaria  del 31 ottobre 2003, n. 306, recante
disposizioni    per    l'adeguamento    degli    obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (Legge
comunitaria 2003);
  Vista  la  legge  26 ottobre  1995,  n.  447,  recante legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni,  concernente  la liberta' di accesso alle informazioni
in materia di ambiente, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  18 febbraio  2005,  n. 59, di
attuazione  della  direttiva  96/61/CE,  relativa  alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 30 giugno 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comuni- tarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle  finanze,  delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e
per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti  nocivi  dell'esposizione  al  rumore ambientale, compreso il
fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
    a) l'elaborazione   della   mappatura   acustica  e  delle  mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
    b) l'elaborazione  e  l'adozione  dei  piani  di  azione  di  cui
all'articolo  4,  volti  ad  evitare e a ridurre il rumore ambientale
laddove  necessario,  in particolare, quando i livelli di esposizione
possono  avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare
aumenti del rumore nelle zone silenziose;
    c) assicurare  l'informazione e la partecipazione del pubblico in
merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
  2.  Il  presente  decreto  non  si applica al rumore generato dalla
persona  esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato,
ne'  al  rumore  sul  posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita'
lavorativa  o  a  bordo  dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita'
militari svolte nelle zone militari.
  3.  Laddove  non esplicitamente modificate dal presente decreto, si
applicano  le  disposizioni  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447, e
successive  modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di
tutela    dell'ambiente    esterno    e    dell'ambiente    abitativo
dall'inquinamento  acustico adottata in attuazione della citata legge
n. 447 del 1995.
 
          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  delta Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  2002/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          189 del 18 luglio 2002.
              -  La  legge  comunitaria  del 31 ottobre 2003, n. 306,
          reca:   «Disposizioni   per  l'adeguamento  degli  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee (legge comunitaria 2003).
              - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro
          sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni».
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
          «La  liberta'  d'accesso  alle  informazioni  in materia di
          ambiente, e successive modificazioni».
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
          «Nuovo codice della strada».
              -  Il  decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59,
          reca:  «Attuazione  della direttiva 96/61/CE, relativa alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
              - La direttiva 96/61 /CE e' pubblicata in GUCE n. L 257
          del 10 ottobre 1996.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,  n.  281,  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202.
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.
          Note all'art. 1:
              -  Per la legge 26 ottobre 1995, n. 447, vedi note alle
          premesse.